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Lo Statuto



ARTICOLO 1: COSTITUZIONE

È costituita l'associazione denominata "Associazione consumatori italiani internet", di durata illimitata con sede in Napoli , in seguito indicata con la sola sigla ASCII.
ASCII è un'associazione senza scopi di lucro, di ispirazione democratica, apartitica e aconfessionale. Si caratterizza come pluralista e tollerante.

ARTICOLO 2: SCOPI

Gli scopi dell'associazione sono i seguenti :
1. Difendere le prerogative e i diritti dei consumatori della rete Internet, intesi come coloro che accedono alla rete dietro pagamento e/o che usufruiscono di servizi a pagamento presenti in rete.
- Si intende tutelare il diritto del consumatore di Internet ad avere sempre un servizio di qualità, offerto con trasparenza e a prezzi di mercato; a navigare in rete vedendo sempre garantito il proprio diritto alla riservatezza e alla privacy inteso sia come diritto alla riservatezza dei dati in proprio possesso e delle informazioni riguardanti la propria persona, sia come diritto alla non utilizzazione da parte di terzi o aziende della propria presenza in rete come mezzo di contatto pubblicitario o di altra comunicazione di massa non gradita.
- Tale funzione di difesa si esplica sia offrendo agli associati una consulenza in campo giuridico, legale ed amministrativo sui problemi dell'informazione elettronica, sia attraverso una costante operazione vertenzialistica nel rappresentare gli associati all'interno o presso organismi ed Enti che abbiano interazione con l'attività telematica svolta dagli associati stessi e sia attraverso la tutela in sede civile, amministrativa e penale dei consumatori associati.
2. Informare gli associati e per quanto possibile tutti i consumatori e gli utenti Internet italiani sulle questioni riguardanti i diritti e la tutela dei consumatori di Internet, lo sviluppo di nuove tecnologie in materia di Telecomunicazione, la conoscenza dei sistemi e servizi telematici. In tale attività di informazione è compresa anche la denuncia costante di tutti gli abusi e i comportamenti ai danni dei consumatori di Internet. Si vuole così promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità del servizio in rete.
3. Favorire lo sviluppo della rete Internet come struttura di democrazia e di crescita civile, un servizio a misura d'uomo che diventi sempre più un diritto di cittadinanza. Si vuole, rendere accessibile a fasce sempre più ampie di popolazione la rete con un riassetto nel settore delle comunicazioni e una progressiva diminuzione dei costi. Si vuole portare avanti una idea di Internet come luogo di democrazia ed anche di libertà e diritti individuali del futuro; luogo di formazione e circolazione di cultura, dell'informazione e di scambio fra persone e popoli. Si intente tutelare al massimo il pluralismo e la libertà di espressione in rete, la natura massimamente liberale dell'informazione e della cultura in essa circolante; il concetto di rete come "anti-mass media" come luogo di informazione dove non esiste la distinzione fra mittente e destinatario della comunicazione pubblica, ma esista una moltitudine di mittenti-destinatari.

ARTICOLO 3: MEZZI

L'ASCII gestisce promuove e realizza attività temporanee e permanenti, di molteplici generi, volte al raggiungimento dei suoi scopi statutari.
Per nessuna ragione tali attività potranno essere di natura illegale o socialmente dannosa. L'ASCII non persegue scopi di lucro, eventuali proventi ricavati nel corso di qualsiasi attività saranno reinvestiti nell'ASCII.
L'ASCII può stipulare sulla base di programmi ed intenti comuni, degli accordi con altre associazioni ed organizzazioni di qualsiasi tipo, volti allo scambio e al mutuo sostegno.
L'ASCII può aderire a organismi e federazioni operanti nel mondo dell'associazionismo che abbiano finalità concordi a quelle dell'ASCII
Gli accordi e le adesioni di cui nei due commi precedenti devono comunque:
- garantire l'autonomia politica e organizzativa dell'ASCII.
- avere natura non vincolante.
L'ASCII può creare al suo interno sotto-organismi, gruppi di lavoro, commissioni e organismi sociali non previsti dal presente statuto deputato alla gestione di particolari attività dell'Associazione a proprio piacimento emanando dei regolamenti associativi per la propria gestione.

ARTICOLO 4: SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'ASCII tutti gli utenti Internet di cittadinanza italiana o residenti in Italia che ne condividano gli scopi e le attività, e che ne sottoscrivano lo statuto, aldilà del loro sesso, razza, religione, status etnico.
I soci saranno così suddivisi:
- Socio Ordinario: persone fisiche normalmente iscritte all'associazione, che possano partecipare alla vita dell'ASCII attraverso l'accesso alla rete telematica Internet, o in generale alle reti telematiche utilizzate dall'Associazione per il perseguimento dei suoi scopi.
- Socio Onorario: altre persone fisiche o giuridiche accolte per meriti particolari per decisione del Coordinamento. Esse non saranno obbligate al pagamento della quota associativa e non avranno diritto di voto in Assemblea.
- Socio Sostenitore: qualunque cittadino che si impegni a sostenere le attività dell'associazione sia moralmente che economicamente, anche se non in grado di non partecipare alla vita dell'associazione non avendo la possibilità di accedere alla rete Internet.
È condizione indispensabile per l'essere ammessi alla qualità di Socio Ordinario il possedere un accesso alla rete Internet e la possibilità di utilizzare la Posta Elettronica. Quando un socio perda, per un periodo limitato, queste possibilità, viene inquadrato a sue richiesta come Socio Sostenitore, fino a quando non riacquisti la possibilità di accedere in rete. Il socio che si trovi in tale condizione, ha comunque l'obbligo del pagamento delle quote sociali, e accetta di non partecipare, durante il periodo in cui non è collegato alla rete telematica, al lavoro, alle votazioni e alle elezioni degli organi dell'Associazione.
Ogni Socio aderisce all'ASCII a titolo personale e non in rappresentanza di altre associazioni o gruppi organizzati, eccezionalmente possono essere ammesse alla qualità di Socio Onorario non solo le persone fisiche ma anche giuridiche.

ARTICOLO 5: ADESIONE

1. Per essere ammesso alla qualità di Socio Ordinario è necessario farne richiesta al Coordinamento dell'ASCII attraverso l'uso di mezzi telematici, assolvendo a questi compiti:
- indicare i propri dati anagrafici, professione e indirizzo si posta elettronica.
- dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- identificarsi mediante l'invio di un documento di riconoscimento.
Nel caso il Coordinamento respinga la domanda di iscrizione, l'interessato potrà appellarsi all'Assemblea che delibererà inappellabilmente.
2. La qualifica di Socio Ordinario si perde:
- per mancato rinnovo dell'adesione annuale.
- per esclusione;
- per dimissioni da presentarsi al Coordinamento;
- con la morte del socio;

ARTICOLO 6: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività dell'ASCII, a ricevere tutte le note informative diffuse da questa. I soci acquisiscono diritto di parola all'interno degli organi collegiali dei quali fanno parte a partire dal momento della loro iscrizione; fanno parte dell'elettorato attivo degli organi collegiali ai quali appartengono a partire da due mesi dalla loro iscrizione, e fanno parte dell'elettorato passivo nelle elezioni delle cariche sociali a partire da sei mesi dalla loro iscrizione.
I Soci sono tenuti alla realizzazione degli scopi sociali. Sono doveri dei soci l'attenersi alle delibere degli organismi sociali e il corrispondere la quota di iscrizione annua.

ARTICOLO 7: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nei confronti dei soci possono essere adottati i seguenti provvedimenti:
- ammonizione
- sospensione cautelativa dei diritti sociali;
- esclusione.
L'ammonizione, la sospensione cautelativa dai diritti sociali e l'esclusione vengono deliberate dal Coordinamento. Questi provvedimenti vengono adottati per:
- morosità qualora il socio non versi la quota associativa nel primo semestre;
- non ottemperanza alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali;
- danni morali o materiali arrecati alla Associazione.
I diversi provvedimenti vengono adottati dal Coordinamento a seconda della gravità di quanto commesso e devono, prima divenire esecutivi essere ratificati dal Collegio dei probi viri. Il socio escluso per morosità deve essere riammesso qualora effettui al pagamento degli arretrati.
La riammissione è disposta immediatamente dal Coordinamento. Nei casi di esclusione per gravi motivi la deliberazione, per essere valida, dovrà riportare la maggioranza assoluta dei membri del Coordinamento. Se L'esclusione avviene per morosità, il Coordinamento ha diritto di procedere contro l'ex Socio per il pagamento dell'annualità in corso.
Contro le decisioni del Coordinamento il socio può appellarsi all'Assemblea, con le stesse modalità previste per l'appello contro la mancata ammissione alla qualità di socio. In caso di ricorso i provvedimenti restano comunque esecutivi, salvo delibera in senso contrario dell'Assemblea.
La perdita della qualifica di socio non dà diritto al rimborso delle quote associative regolarmente corrisposte.

ARTICOLO 8: CARICHE E ORGANISMI SOCIALI

La cariche associative sono:
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Coordinatore;
- il Presidente di Commissione;
- il tesoriere;
- il probo viro.
Gli organismi sociali dell'ASCII sono:
- l'Assemblea;
- il Coordinamento;
- il Collegio dei probi viri;
Su decisione del Coordinamento o dell'Assemblea possono essere creati degli ulteriori organismi sociali interni, per un lasso di tempo determinato o a tempo indefinito, deputati alla gestione di particolari attività dell'ASCII. Tali organismi sociali sono comunque sottoposti al Coordinamento al quale rispondono e il quale risponde delle loro attività. Contestualmente alla loro creazione il Coordinamento Emana dei regolamenti per normarne l'attività e la vita ed in particolare le possibilità di accesso dei soci ad essi e le procedure in base alle quali tali organismi rispondono al Coordinamento.

ARTICOLO 9: ASSEMBLEA

L'assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci Ordinari, è il massimo organo sociale, definisce la linea politica e operativa dell'ASCII, gli obbiettivi, i progetti e le iniziative sociali, delegando al Coordinamento la loro pratica realizzazione, approva il bilancio, elegge il Coordinamento, il Presidente, il Tesoriere e il Collegio dei probi viri. L'Assemblea è riunita esclusivamente in forma telematica, attraverso l'attivazione temporanea di una "Mailing List" e il voto in assemblea è esercitato solamente in forma elettronica, attraverso l'utilizzo della posta elettronica.
L'Assemblea può essere riunita per decisione del Coordinamento o di almeno un decimo dei suoi membri. L'Assemblea Si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio e per definire gli obbiettivi sociali, per eleggere il Probo Viro nominato in quell'anno. Le iniziative di convocazione vengono trasmesse al Coordinamento, o al Presidente, con almeno una settimana di anticipo rispetto alla data di convocazione.

ARTICOLO 10: LAVORI DELL'ASSEMBLEA

La "Mailing List" che da luogo alla riunione dell'Assemblea è attivata per un periodo di una settimana, ha come iscritti, automaticamente, tutti i Soci Ordinari. Per decisione del Coordinamento il periodo di apertura dell'Assemblea può essere prolungato, fino ad un massimo di due settimane.
L'attivazione della "Mailing List" deve avvenire entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta, in ogni caso, tutti i Soci dovranno essere preavvertiti con almeno una settimana di anticipo della prossima apertura dell'Assemblea.
Le convocazioni dell'Assemblea hanno validità anche in presenza di problemi di collegamento telematico derivanti dal cattivo funzionamento di segmenti di rete telematica che non sono sotto il diretto controllo dell'Associazione stessa e che interessino un numero limitato di soci.
La "Mailing List" dell'Assemblea è coordinata e moderata dal collegio dei probi viri, i suoi lavori sono comunque presieduti dal Presidente, questo provvede altresì alla redazione dell'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste scritte presentate dai soci.
Il voto in assemblea è palese, salvo che per le votazioni riguardanti l'elezione di organismi sociali e la nomina alle cariche associative e l'ammissione o espulsione di soci.
L'Assemblea delibera di norma a maggioranza assoluta dei presenti. A maggioranza assoluta dei soci e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti per modifiche da apportare al presente statuto o al regolamento interno dell'Assemblea, sullo scioglimento, affiliazione ad un'altra associazione nazionale, espulsione di un socio, non ammissione di un aspirante tale, sulla nomina annuale di un Probo Viro o sulla liquidazione dell'ASCII.
All'atto della chiusura dell'Assemblea si deve comunicare a tutti gli associati:
- quali soci sono intervenuti;
- quali decisioni sono state prese;
- i voti espressi in modo nominativo salvo che per le votazioni non palesi;
L'Assemblea approva un regolamento per regolare il diritto di parola e il voto in Assemblea. Interprete unico di tale regolamento e giudice insindacabile della validità dei lavori dell'Assemblea e delle sue votazioni è il Collegio dei probi viri.

ARTICOLO 11: COORDINAMENTO

Il Coordinamento è l'organo esecutivo, amministrativo e rappresentativo dell'ASCII.
Al Coordinamento non spetta decisionalità politica; Solo in casi di eccezionale urgenza e gravità il Coordinamento può prendere delle decisioni di carattere politico, che dovranno poi essere ratificate dall'Assemblea. Il Coordinamento può rendersi propositivo presso l'Assemblea. E' suo compito rappresentare pubblicamente e presso terzi la linea politica dell'ASCII espressa dall'Assemblea. Il numero dei membri del Coordinamento è variabile, comunque non superiore a dieci compreso il Presidente.
Il Coordinamento ha facoltà di delegare responsabilità gestionali di propria competenza a dei propri membri in accordo all'articolo 12 e ha facoltà di delegare delle responsabilità in relazione a singole attività dell'ASCII a organismi interni appositamente creati in accordo con l'articolo 8.
La riunioni del Coordinamento si svolgono esclusivamente "de visu", si riunisce per decisione di uno qualsiasi dei suoi membri, si riunisce comunque periodicamente secondo dei calendari fissati dal Coordinamento stesso. Il Coordinamento è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne presenta la necessità con un preavviso minimo di 72 ore. La seduta è valida se vi prendono parte il Presidente o il Vice-Presidente qualora delegato dal Presidente a sostituirlo nel presiedere il Coordinamento e se vi prendono parte almeno la maggioranza dei Coordinatori. Il voto del Presidente, o del Vice-Presidente qualora delegato dal Presidente a sostituirlo nel presiedere il Coordinamento, prevale in caso di parità.
Le riunioni del Coordinamento sono aperte ai Soci, inoltre a seguito di esse tutti soci devono essere informati, telematicamente, sulle delibere adottate e, nel caso queste debbano essere ratificate dall'Assemblea, sulla data di convocazione di questa.
Alle riunioni del Coordinamento possono essere ammessi in via eccezionale, previa autorizzazione del Coordinamento stesso o dietro precedente deliberazione dell'Assemblea, anche degli esterni all'ASCII, che pur avendo il diritto di intervento non potranno in alcun modo esercitare il diritto di voto.
Il Coordinamento delibera di norma a maggioranza assoluta dei suoi membri; per le decisioni a carattere politico d'urgenza e per la nomina di responsabili di commissione delibera all'unanimità. Il Coordinamento se decaduto può riunirsi è adottare provvedimenti di ordinaria amministrazione o volti al solo fine di organizzare l'elezione del nuovo Coordinamento.

ARTICOLO 12: FORMAZIONE DEL COORDINAMENTO

L'elezione del Coordinamento avviene secondo queste modalità: in una riunione di Assemblea appositamente convocata vengono presentate delle mozioni di proposta che preveda il candidato presidente e i vari candidati Coordinatori. Possono essere candidati tutti i Soci Ordinari, nessuno, però può essere inserito in una proposta di Coordinamento senza il suo assenso né può essere presentato in più di una proposta di Coordinamento. Se le mozioni presentate saranno più di due, le due mozioni risultate prime nella prima votazione saranno sottoposte ad una votazione di ballottaggio, a meno che una delle due non abbia già raggiunto la maggioranza assoluta nella prima votazione.
Il Coordinamento eletto gode automaticamente della fiducia dell'Assemblea. Il Coordinamento elegge al proprio interno il Tesoriere ed il Vice-Presidente e fissa delle ulteriori competenze da assegnarsi ai vari Coordinatori per il perseguimento dei diversi fini sociali. Entro massimo due settimane dalla data della sua elezione il Coordinamento deve presentare all'Assemblea la suddivisione interna dei compiti nell'esecutivo.. Analogo relazione deve essere presentata all'Assemblea ogni volta che il Coordinamento deciderà un mutamento del proprio assetto interno, entro massimo due settimane dalla delibera del Coordinamento con cui questo viene adottato.
Il Coordinamento resta in carica, salvo scioglimento anticipato, due anni, al termine del quale convoca l'Assemblea per la sua rielezione.
Il Coordinamento deve godere della fiducia dell'Assemblea. Il Coordinamento si scioglie anticipatamente per:
- sfiducia dell'Assemblea;
- dimissioni del Presidente;
- dimissioni del Coordinamento o della metà più uno dei componenti .
Sono eleggibili come Presidente e Coordinatori tutti i Soci Ordinari. Il Presidente e il Vice-Presidente devono risiedere obbligatoriamente nella Provincia nella quale si trova la sede legale dell'ASCII. Se il Coordinamento decade l'Assemblea deve essere convocata per nuove elezioni entro 20 giorni dalla data del verbale che riporta le dimissioni del Coordinamento.

ARTICOLO 13: PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale dell'Associazione. Egli rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende, in particolare, alla attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Coordinamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono affidate al Vice-Presidente. Il Presidente esercita le attribuzioni ed emana gli atti per le materie individuate dal Coordinamento.
Il Presidente cura l'istruzione delle deliberazioni da sottoporre all'approvazione degli organi dell'ASCII.
Il Presidente provvede alla verbalizzazione degli atti adottati dagli organi dell'ASCII, nonché alla conservazione ed all'aggiornamento dei registri.
Il Presidente, il Coordinamento e l'Associazione stessa non sono responsabili per atti computi dai singoli Soci non esplicitamente autorizzati.

ARTICOLO 14: TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile del Bilancio dell'ASCII che verrà stilato annualmente e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
Dovrà redigere anche un rendiconto trimestrale da far pervenire a tutti i soci o in alternativa da pubblicare sul bollettino dell'associazione.
Nel caso di mancata pubblicazione o comunicazione del Tesoriere, lo stesso sarà automaticamente allontanato per decisione del Collegio dei Probi Viri. Il Coordinamento entro 15 giorni dovrà procedere alla nomina di un altro Tesoriere al proprio interno, che entro 15 giorni dovrà procedere al relativo incarico. Soltanto in casi di eccezionale impedimento il tesoriere dovrà far pervenire al Collegio dei Probi Viri con ogni mezzo a sua disposizione il motivo dell'impossibilità.
Il Tesoriere ha cura del mantenimento della contabilità di cassa. Ogni spesa deve essere approvata precedentemente dal Coordinamento e deve trovare riscontro nella effettiva disponibilità di cassa. Spese urgenti e indifferibili possono, in via del tutto eccezionale, essere autorizzate dal Tesoriere e poi recepite dal Coordinamento ma pur sempre col dovuto riscontro di cassa.
In caso di inadempienza, il Tesoriere sarà automaticamente allontanato per decisione del Collegio dei Probi Viri e si procederà con le stesse norme previste nel secondo comma del presente articolo.

ARTICOLO 15: COLLEGIO DEI PROBI VIRI

Il Collegio dei Probiviri è un organismo formato da tre membri responsabile del rispetto dello statuto e del regolamento da parte delle cariche elette dell'Assemblea, ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento dell'Associazione, svolge funzioni di revisore dei conti. È suo compito vigilare sulla gestione finanziaria dell'ASCII, ratificare le sanzioni disciplinari e in generale svolgere funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione, decidendo inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci.
Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente, può effettuare controlli di cassa ogni qualvolta lo reputi necessario, esamina obbligatoriamente il bilancio e le delibere del Coordinamento.
Il Collegio dei Probiviri delega un associato ``responsabile delle votazioni'', che indice le votazioni, effettua la conta dei voti, e rende noti i risultati. Il Collegio dei Probiviri può non delegare un responsabile delle votazioni qualora esista una procedura automatizzata in grado di svolgere le sue funzioni. Il ``responsabile delle votazioni'' non può essere scelto tra i soci che ricoprono una carica sociale.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea con maggioranza dei 2/3 dei votanti. Il mandato di ogni Probo Viro è triennale, salvo dimissioni e viene eletto un Probo Viro ogni anno, in modo che le date d'inizio dei mandati di ciascun Probo Viro siano sfasate di un anno l'una dall'altra. In caso di dimissioni di un Proboviro, nuove elezioni sono indette entro trenta giorni. Il Proboviro così eletto rimarrà in carica solo fino allo scadere del mandato del Proboviro dimissionario. Sono eleggibili alla carica di Probo Viro tutti i Soci Ordinari, la carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente, Vice-Presidende o Coordinatore. I Probi Viri non sono rieleggibili.
Nei casi in cui un Probo Viro, per mancato accesso alla rete decada transitoriamente dalla carica di Socio Ordinario e diventi Socio Sostenitore, il Collegio provvederà a nominare un Proboviro Supplente. Se possibile, il Proboviro Supplente sarà scelto tra coloro che abbiano in passato ricoperto tale carica, ferma restando l'incompatibilità con le altre cariche sociali. Il mandato del Proboviro Supplente è determinato dal Collegio dei Probiviri al momento della nomina, ed in ogni caso decade automaticamente non appena i tre membri permanenti del Collegio tornino in linea. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a comunicare tempestivamente la nomina e la durata del mandato all'Assemblea Generale.

ARTICOLO 16: ANNO SOCIALE E ATTI SOCIALI

L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre, tuttavia nei periodi tra il 1 luglio e il 31 agosto e tra il 10 dicembre e il 10 gennaio l'attività dell'ASCII si considera parzialmente sospesa in tali periodi non si da luogo a riunioni dell'Assemblea né a votazioni di essa, non subiscono rallentamenti le attività del Coordinamento e del Collegio dei Probi Viri, gli organismi sociali dipendenti dal Coordinamento e non previsti dal presente statuto proseguono o non proseguono in questi periodi la propria attività secondo i loro regolamenti interni.
Sono atti sociali tutte le delibere degli organismi sociali e tutti i verbali delle loro riunioni e il bilancio sociale. È fatto obbligo di verbalizzare le riunioni dell'Assemblea, del Coordinamento e del Collegio dei Probi Viri. È istituito un libro dei verbali per ciascuno di questi organismi. Il libro dei verbali dell'Assemblea è conservato in forma elettronica. il Presidente è consegnatario dei libri dei verbali di Assemblea e Coordinamento, il Probo Viro in carica da più tempo di quello del Collegio dei Probi Viri. I componenti di ogni organismo hanno a disposizione i libri dei verbali del medesimo per la consultazione. Il Collegio dei Probi Viri ha a disposizione tutti i libri dei verbali, compresi quelli di eventuali altri organismi creati per decisione del Coordinamento.
I regolamenti sono di norma emanati dall'Assemblea e il regolamento relativo ai lavori ed il voto in Assemblea è obbligatoriamente emanato da essa. Il Coordinamento emana i regolamenti relativi ad organismi sociali, non previsti dal presente statuto, dipendenti dal Coordinamento medesimo.

ARTICOLO 17: PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Il patrimonio sociale è curato dal Tesoriere, preposto a tale compito. Esso è indivisibile ed è costituito:
- dalle quote annuali dei soci;
- dalle sottoscrizioni volontarie dei singoli soci;
- dai proventi ricavati dalle attività sociali;
- da contributi pubblici e privati;
- dalle erogazioni e da lasciti diversi;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'ASCI;
- dal fondo riserva.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili e tutte le anticipazioni dei soci si intendono infruttifere di interessi. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto a fondo riserva.
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Il bilancio e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. Il bilancio preventivo è presentato alla Assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, unitamente ad una relazione programmatica relativa alle attività da svolgere e alle fonti finanziarie per farvi fronte. Il bilancio consuntivo è sottoposto alla approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.

ARTICOLO 18: SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONE CONCLUSIVA

Lo scioglimento dell'ASCII può avvenire solo per delibera dell'Assemblea con la maggioranza assoluta dei Soci Ordinari. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio sociale residuo, dedotte le passività, per uno o più scopi del presente statuto.
In mancanza di deliberazioni, il patrimonio residuo è destinato ad altra Associazione con finalità analoghe ovvero in beneficenza, secondo quanto disposto dal Coordinamento.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla vigente legislazione in materia.