
Lo Statuto
ARTICOLO 1: COSTITUZIONE
È costituita l'associazione denominata
"Associazione consumatori italiani internet", di durata illimitata con sede in
Napoli , in seguito indicata con la sola sigla ASCII.
ASCII è un'associazione senza scopi di lucro, di ispirazione democratica, apartitica e
aconfessionale. Si caratterizza come pluralista e tollerante.
ARTICOLO 2: SCOPI
Gli scopi dell'associazione sono i seguenti :
1. Difendere le prerogative e i diritti dei consumatori della rete Internet, intesi come
coloro che accedono alla rete dietro pagamento e/o che usufruiscono di servizi a pagamento
presenti in rete.
- Si intende tutelare il diritto del consumatore di Internet ad avere sempre un servizio
di qualità, offerto con trasparenza e a prezzi di mercato; a navigare in rete vedendo
sempre garantito il proprio diritto alla riservatezza e alla privacy inteso sia come
diritto alla riservatezza dei dati in proprio possesso e delle informazioni riguardanti la
propria persona, sia come diritto alla non utilizzazione da parte di terzi o aziende della
propria presenza in rete come mezzo di contatto pubblicitario o di altra comunicazione di
massa non gradita.
- Tale funzione di difesa si esplica sia offrendo agli associati una consulenza in campo
giuridico, legale ed amministrativo sui problemi dell'informazione elettronica, sia
attraverso una costante operazione vertenzialistica nel rappresentare gli associati
all'interno o presso organismi ed Enti che abbiano interazione con l'attività telematica
svolta dagli associati stessi e sia attraverso la tutela in sede civile, amministrativa e
penale dei consumatori associati.
2. Informare gli associati e per quanto possibile tutti i consumatori e gli utenti
Internet italiani sulle questioni riguardanti i diritti e la tutela dei consumatori di
Internet, lo sviluppo di nuove tecnologie in materia di Telecomunicazione, la conoscenza
dei sistemi e servizi telematici. In tale attività di informazione è compresa anche la
denuncia costante di tutti gli abusi e i comportamenti ai danni dei consumatori di
Internet. Si vuole così promuovere lo sviluppo di una cultura della qualità del servizio
in rete.
3. Favorire lo sviluppo della rete Internet come struttura di democrazia e di crescita
civile, un servizio a misura d'uomo che diventi sempre più un diritto di cittadinanza. Si
vuole, rendere accessibile a fasce sempre più ampie di popolazione la rete con un
riassetto nel settore delle comunicazioni e una progressiva diminuzione dei costi. Si
vuole portare avanti una idea di Internet come luogo di democrazia ed anche di libertà e
diritti individuali del futuro; luogo di formazione e circolazione di cultura,
dell'informazione e di scambio fra persone e popoli. Si intente tutelare al massimo il
pluralismo e la libertà di espressione in rete, la natura massimamente liberale
dell'informazione e della cultura in essa circolante; il concetto di rete come
"anti-mass media" come luogo di informazione dove non esiste la distinzione fra
mittente e destinatario della comunicazione pubblica, ma esista una moltitudine di
mittenti-destinatari.
ARTICOLO 3: MEZZI
L'ASCII gestisce promuove e realizza attività
temporanee e permanenti, di molteplici generi, volte al raggiungimento dei suoi scopi
statutari.
Per nessuna ragione tali attività potranno essere di natura illegale o socialmente
dannosa. L'ASCII non persegue scopi di lucro, eventuali proventi ricavati nel corso di
qualsiasi attività saranno reinvestiti nell'ASCII.
L'ASCII può stipulare sulla base di programmi ed intenti comuni, degli accordi con altre
associazioni ed organizzazioni di qualsiasi tipo, volti allo scambio e al mutuo sostegno.
L'ASCII può aderire a organismi e federazioni operanti nel mondo dell'associazionismo che
abbiano finalità concordi a quelle dell'ASCII
Gli accordi e le adesioni di cui nei due commi precedenti devono comunque:
- garantire l'autonomia politica e organizzativa dell'ASCII.
- avere natura non vincolante.
L'ASCII può creare al suo interno sotto-organismi, gruppi di lavoro, commissioni e
organismi sociali non previsti dal presente statuto deputato alla gestione di particolari
attività dell'Associazione a proprio piacimento emanando dei regolamenti associativi per
la propria gestione.
ARTICOLO 4: SOCI
Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire
all'ASCII tutti gli utenti Internet di cittadinanza italiana o residenti in Italia che ne
condividano gli scopi e le attività, e che ne sottoscrivano lo statuto, aldilà del loro
sesso, razza, religione, status etnico.
I soci saranno così suddivisi:
- Socio Ordinario: persone fisiche normalmente iscritte all'associazione, che possano
partecipare alla vita dell'ASCII attraverso l'accesso alla rete telematica Internet, o in
generale alle reti telematiche utilizzate dall'Associazione per il perseguimento dei suoi
scopi.
- Socio Onorario: altre persone fisiche o giuridiche accolte per meriti particolari per
decisione del Coordinamento. Esse non saranno obbligate al pagamento della quota
associativa e non avranno diritto di voto in Assemblea.
- Socio Sostenitore: qualunque cittadino che si impegni a sostenere le attività
dell'associazione sia moralmente che economicamente, anche se non in grado di non
partecipare alla vita dell'associazione non avendo la possibilità di accedere alla rete
Internet.
È condizione indispensabile per l'essere ammessi alla qualità di Socio Ordinario il
possedere un accesso alla rete Internet e la possibilità di utilizzare la Posta
Elettronica. Quando un socio perda, per un periodo limitato, queste possibilità, viene
inquadrato a sue richiesta come Socio Sostenitore, fino a quando non riacquisti la
possibilità di accedere in rete. Il socio che si trovi in tale condizione, ha comunque
l'obbligo del pagamento delle quote sociali, e accetta di non partecipare, durante il
periodo in cui non è collegato alla rete telematica, al lavoro, alle votazioni e alle
elezioni degli organi dell'Associazione.
Ogni Socio aderisce all'ASCII a titolo personale e non in rappresentanza di altre
associazioni o gruppi organizzati, eccezionalmente possono essere ammesse alla qualità di
Socio Onorario non solo le persone fisiche ma anche giuridiche.
ARTICOLO 5: ADESIONE
1. Per essere ammesso alla qualità di Socio
Ordinario è necessario farne richiesta al Coordinamento dell'ASCII attraverso l'uso di
mezzi telematici, assolvendo a questi compiti:
- indicare i propri dati anagrafici, professione e indirizzo si posta elettronica.
- dichiarare di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- identificarsi mediante l'invio di un documento di riconoscimento.
Nel caso il Coordinamento respinga la domanda di iscrizione, l'interessato potrà
appellarsi all'Assemblea che delibererà inappellabilmente.
2. La qualifica di Socio Ordinario si perde:
- per mancato rinnovo dell'adesione annuale.
- per esclusione;
- per dimissioni da presentarsi al Coordinamento;
- con la morte del socio;
ARTICOLO 6: DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci hanno diritto a partecipare a tutte le
attività dell'ASCII, a ricevere tutte le note informative diffuse da questa. I soci
acquisiscono diritto di parola all'interno degli organi collegiali dei quali fanno parte a
partire dal momento della loro iscrizione; fanno parte dell'elettorato attivo degli organi
collegiali ai quali appartengono a partire da due mesi dalla loro iscrizione, e fanno
parte dell'elettorato passivo nelle elezioni delle cariche sociali a partire da sei mesi
dalla loro iscrizione.
I Soci sono tenuti alla realizzazione degli scopi sociali. Sono doveri dei soci
l'attenersi alle delibere degli organismi sociali e il corrispondere la quota di
iscrizione annua.
ARTICOLO 7: PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Nei confronti dei soci possono essere adottati i
seguenti provvedimenti:
- ammonizione
- sospensione cautelativa dei diritti sociali;
- esclusione.
L'ammonizione, la sospensione cautelativa dai diritti sociali e l'esclusione vengono
deliberate dal Coordinamento. Questi provvedimenti vengono adottati per:
- morosità qualora il socio non versi la quota associativa nel primo semestre;
- non ottemperanza alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni degli
organi sociali;
- danni morali o materiali arrecati alla Associazione.
I diversi provvedimenti vengono adottati dal Coordinamento a seconda della gravità di
quanto commesso e devono, prima divenire esecutivi essere ratificati dal Collegio dei
probi viri. Il socio escluso per morosità deve essere riammesso qualora effettui al
pagamento degli arretrati.
La riammissione è disposta immediatamente dal Coordinamento. Nei casi di esclusione per
gravi motivi la deliberazione, per essere valida, dovrà riportare la maggioranza assoluta
dei membri del Coordinamento. Se L'esclusione avviene per morosità, il Coordinamento ha
diritto di procedere contro l'ex Socio per il pagamento dell'annualità in corso.
Contro le decisioni del Coordinamento il socio può appellarsi all'Assemblea, con le
stesse modalità previste per l'appello contro la mancata ammissione alla qualità di
socio. In caso di ricorso i provvedimenti restano comunque esecutivi, salvo delibera in
senso contrario dell'Assemblea.
La perdita della qualifica di socio non dà diritto al rimborso delle quote associative
regolarmente corrisposte.
ARTICOLO 8: CARICHE E ORGANISMI SOCIALI
La cariche associative sono:
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Coordinatore;
- il Presidente di Commissione;
- il tesoriere;
- il probo viro.
Gli organismi sociali dell'ASCII sono:
- l'Assemblea;
- il Coordinamento;
- il Collegio dei probi viri;
Su decisione del Coordinamento o dell'Assemblea possono essere creati degli ulteriori
organismi sociali interni, per un lasso di tempo determinato o a tempo indefinito,
deputati alla gestione di particolari attività dell'ASCII. Tali organismi sociali sono
comunque sottoposti al Coordinamento al quale rispondono e il quale risponde delle loro
attività. Contestualmente alla loro creazione il Coordinamento Emana dei regolamenti per
normarne l'attività e la vita ed in particolare le possibilità di accesso dei soci ad
essi e le procedure in base alle quali tali organismi rispondono al Coordinamento.
ARTICOLO 9: ASSEMBLEA
L'assemblea dei Soci è composta da tutti i Soci
Ordinari, è il massimo organo sociale, definisce la linea politica e operativa
dell'ASCII, gli obbiettivi, i progetti e le iniziative sociali, delegando al Coordinamento
la loro pratica realizzazione, approva il bilancio, elegge il Coordinamento, il
Presidente, il Tesoriere e il Collegio dei probi viri. L'Assemblea è riunita
esclusivamente in forma telematica, attraverso l'attivazione temporanea di una
"Mailing List" e il voto in assemblea è esercitato solamente in forma
elettronica, attraverso l'utilizzo della posta elettronica.
L'Assemblea può essere riunita per decisione del Coordinamento o di almeno un decimo dei
suoi membri. L'Assemblea Si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio e
per definire gli obbiettivi sociali, per eleggere il Probo Viro nominato in quell'anno. Le
iniziative di convocazione vengono trasmesse al Coordinamento, o al Presidente, con almeno
una settimana di anticipo rispetto alla data di convocazione.
ARTICOLO 10: LAVORI DELL'ASSEMBLEA
La "Mailing List" che da luogo alla
riunione dell'Assemblea è attivata per un periodo di una settimana, ha come iscritti,
automaticamente, tutti i Soci Ordinari. Per decisione del Coordinamento il periodo di
apertura dell'Assemblea può essere prolungato, fino ad un massimo di due settimane.
L'attivazione della "Mailing List" deve avvenire entro 20 giorni dalla data in
cui viene richiesta, in ogni caso, tutti i Soci dovranno essere preavvertiti con almeno
una settimana di anticipo della prossima apertura dell'Assemblea.
Le convocazioni dell'Assemblea hanno validità anche in presenza di problemi di
collegamento telematico derivanti dal cattivo funzionamento di segmenti di rete telematica
che non sono sotto il diretto controllo dell'Associazione stessa e che interessino un
numero limitato di soci.
La "Mailing List" dell'Assemblea è coordinata e moderata dal collegio dei probi
viri, i suoi lavori sono comunque presieduti dal Presidente, questo provvede altresì alla
redazione dell'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste scritte presentate dai
soci.
Il voto in assemblea è palese, salvo che per le votazioni riguardanti l'elezione di
organismi sociali e la nomina alle cariche associative e l'ammissione o espulsione di
soci.
L'Assemblea delibera di norma a maggioranza assoluta dei presenti. A maggioranza assoluta
dei soci e con il voto favorevole dei due terzi dei votanti per modifiche da apportare al
presente statuto o al regolamento interno dell'Assemblea, sullo scioglimento, affiliazione
ad un'altra associazione nazionale, espulsione di un socio, non ammissione di un aspirante
tale, sulla nomina annuale di un Probo Viro o sulla liquidazione dell'ASCII.
All'atto della chiusura dell'Assemblea si deve comunicare a tutti gli associati:
- quali soci sono intervenuti;
- quali decisioni sono state prese;
- i voti espressi in modo nominativo salvo che per le votazioni non palesi;
L'Assemblea approva un regolamento per regolare il diritto di parola e il voto in
Assemblea. Interprete unico di tale regolamento e giudice insindacabile della validità
dei lavori dell'Assemblea e delle sue votazioni è il Collegio dei probi viri.
ARTICOLO 11: COORDINAMENTO
Il Coordinamento è l'organo esecutivo,
amministrativo e rappresentativo dell'ASCII.
Al Coordinamento non spetta decisionalità politica; Solo in casi di eccezionale urgenza e
gravità il Coordinamento può prendere delle decisioni di carattere politico, che
dovranno poi essere ratificate dall'Assemblea. Il Coordinamento può rendersi propositivo
presso l'Assemblea. E' suo compito rappresentare pubblicamente e presso terzi la linea
politica dell'ASCII espressa dall'Assemblea. Il numero dei membri del Coordinamento è
variabile, comunque non superiore a dieci compreso il Presidente.
Il Coordinamento ha facoltà di delegare responsabilità gestionali di propria competenza
a dei propri membri in accordo all'articolo 12 e ha facoltà di delegare delle
responsabilità in relazione a singole attività dell'ASCII a organismi interni
appositamente creati in accordo con l'articolo 8.
La riunioni del Coordinamento si svolgono esclusivamente "de visu", si riunisce
per decisione di uno qualsiasi dei suoi membri, si riunisce comunque periodicamente
secondo dei calendari fissati dal Coordinamento stesso. Il Coordinamento è convocato dal
Presidente ogni qualvolta se ne presenta la necessità con un preavviso minimo di 72 ore.
La seduta è valida se vi prendono parte il Presidente o il Vice-Presidente qualora
delegato dal Presidente a sostituirlo nel presiedere il Coordinamento e se vi prendono
parte almeno la maggioranza dei Coordinatori. Il voto del Presidente, o del
Vice-Presidente qualora delegato dal Presidente a sostituirlo nel presiedere il
Coordinamento, prevale in caso di parità.
Le riunioni del Coordinamento sono aperte ai Soci, inoltre a seguito di esse tutti soci
devono essere informati, telematicamente, sulle delibere adottate e, nel caso queste
debbano essere ratificate dall'Assemblea, sulla data di convocazione di questa.
Alle riunioni del Coordinamento possono essere ammessi in via eccezionale, previa
autorizzazione del Coordinamento stesso o dietro precedente deliberazione dell'Assemblea,
anche degli esterni all'ASCII, che pur avendo il diritto di intervento non potranno in
alcun modo esercitare il diritto di voto.
Il Coordinamento delibera di norma a maggioranza assoluta dei suoi membri; per le
decisioni a carattere politico d'urgenza e per la nomina di responsabili di commissione
delibera all'unanimità. Il Coordinamento se decaduto può riunirsi è adottare
provvedimenti di ordinaria amministrazione o volti al solo fine di organizzare l'elezione
del nuovo Coordinamento.
ARTICOLO 12: FORMAZIONE DEL COORDINAMENTO
L'elezione del Coordinamento avviene secondo queste
modalità: in una riunione di Assemblea appositamente convocata vengono presentate delle
mozioni di proposta che preveda il candidato presidente e i vari candidati Coordinatori.
Possono essere candidati tutti i Soci Ordinari, nessuno, però può essere inserito in una
proposta di Coordinamento senza il suo assenso né può essere presentato in più di una
proposta di Coordinamento. Se le mozioni presentate saranno più di due, le due mozioni
risultate prime nella prima votazione saranno sottoposte ad una votazione di ballottaggio,
a meno che una delle due non abbia già raggiunto la maggioranza assoluta nella prima
votazione.
Il Coordinamento eletto gode automaticamente della fiducia dell'Assemblea. Il
Coordinamento elegge al proprio interno il Tesoriere ed il Vice-Presidente e fissa delle
ulteriori competenze da assegnarsi ai vari Coordinatori per il perseguimento dei diversi
fini sociali. Entro massimo due settimane dalla data della sua elezione il Coordinamento
deve presentare all'Assemblea la suddivisione interna dei compiti nell'esecutivo.. Analogo
relazione deve essere presentata all'Assemblea ogni volta che il Coordinamento deciderà
un mutamento del proprio assetto interno, entro massimo due settimane dalla delibera del
Coordinamento con cui questo viene adottato.
Il Coordinamento resta in carica, salvo scioglimento anticipato, due anni, al termine del
quale convoca l'Assemblea per la sua rielezione.
Il Coordinamento deve godere della fiducia dell'Assemblea. Il Coordinamento si scioglie
anticipatamente per:
- sfiducia dell'Assemblea;
- dimissioni del Presidente;
- dimissioni del Coordinamento o della metà più uno dei componenti .
Sono eleggibili come Presidente e Coordinatori tutti i Soci Ordinari. Il Presidente e il
Vice-Presidente devono risiedere obbligatoriamente nella Provincia nella quale si trova la
sede legale dell'ASCII. Se il Coordinamento decade l'Assemblea deve essere convocata per
nuove elezioni entro 20 giorni dalla data del verbale che riporta le dimissioni del
Coordinamento.
ARTICOLO 13: PRESIDENTE
Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale
dell'Associazione. Egli rappresenta, a tutti gli effetti, l'Associazione di fronte a terzi
e in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità della conduzione e del buon andamento
degli affari sociali e sovrintende, in particolare, alla attuazione delle deliberazioni
dell'Assemblea dei soci e del Coordinamento. In caso di assenza o impedimento del
Presidente, le sue funzioni sono affidate al Vice-Presidente. Il Presidente esercita le
attribuzioni ed emana gli atti per le materie individuate dal Coordinamento.
Il Presidente cura l'istruzione delle deliberazioni da sottoporre all'approvazione degli
organi dell'ASCII.
Il Presidente provvede alla verbalizzazione degli atti adottati dagli organi dell'ASCII,
nonché alla conservazione ed all'aggiornamento dei registri.
Il Presidente, il Coordinamento e l'Associazione stessa non sono responsabili per atti
computi dai singoli Soci non esplicitamente autorizzati.
ARTICOLO 14: TESORIERE
Il Tesoriere è responsabile del Bilancio dell'ASCII
che verrà stilato annualmente e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
Dovrà redigere anche un rendiconto trimestrale da far pervenire a tutti i soci o in
alternativa da pubblicare sul bollettino dell'associazione.
Nel caso di mancata pubblicazione o comunicazione del Tesoriere, lo stesso sarà
automaticamente allontanato per decisione del Collegio dei Probi Viri. Il Coordinamento
entro 15 giorni dovrà procedere alla nomina di un altro Tesoriere al proprio interno, che
entro 15 giorni dovrà procedere al relativo incarico. Soltanto in casi di eccezionale
impedimento il tesoriere dovrà far pervenire al Collegio dei Probi Viri con ogni mezzo a
sua disposizione il motivo dell'impossibilità.
Il Tesoriere ha cura del mantenimento della contabilità di cassa. Ogni spesa deve essere
approvata precedentemente dal Coordinamento e deve trovare riscontro nella effettiva
disponibilità di cassa. Spese urgenti e indifferibili possono, in via del tutto
eccezionale, essere autorizzate dal Tesoriere e poi recepite dal Coordinamento ma pur
sempre col dovuto riscontro di cassa.
In caso di inadempienza, il Tesoriere sarà automaticamente allontanato per decisione del
Collegio dei Probi Viri e si procederà con le stesse norme previste nel secondo comma del
presente articolo.
ARTICOLO 15: COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Il Collegio dei Probiviri è un organismo formato da
tre membri responsabile del rispetto dello statuto e del regolamento da parte delle
cariche elette dell'Assemblea, ha compiti generali di controllo del corretto funzionamento
dell'Associazione, svolge funzioni di revisore dei conti. È suo compito vigilare sulla
gestione finanziaria dell'ASCII, ratificare le sanzioni disciplinari e in generale
svolgere funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione, decidendo
inappellabilmente le vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o
più soci.
Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni
riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o
delegati a compiere particolari funzioni per l'Associazione singolarmente, può effettuare
controlli di cassa ogni qualvolta lo reputi necessario, esamina obbligatoriamente il
bilancio e le delibere del Coordinamento.
Il Collegio dei Probiviri delega un associato ``responsabile delle votazioni'', che indice
le votazioni, effettua la conta dei voti, e rende noti i risultati. Il Collegio dei
Probiviri può non delegare un responsabile delle votazioni qualora esista una procedura
automatizzata in grado di svolgere le sue funzioni. Il ``responsabile delle votazioni''
non può essere scelto tra i soci che ricoprono una carica sociale.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti dall'Assemblea con maggioranza
dei 2/3 dei votanti. Il mandato di ogni Probo Viro è triennale, salvo dimissioni e viene
eletto un Probo Viro ogni anno, in modo che le date d'inizio dei mandati di ciascun Probo
Viro siano sfasate di un anno l'una dall'altra. In caso di dimissioni di un Proboviro,
nuove elezioni sono indette entro trenta giorni. Il Proboviro così eletto rimarrà in
carica solo fino allo scadere del mandato del Proboviro dimissionario. Sono eleggibili
alla carica di Probo Viro tutti i Soci Ordinari, la carica di Proboviro è incompatibile
con la carica di Presidente, Vice-Presidende o Coordinatore. I Probi Viri non sono
rieleggibili.
Nei casi in cui un Probo Viro, per mancato accesso alla rete decada transitoriamente dalla
carica di Socio Ordinario e diventi Socio Sostenitore, il Collegio provvederà a nominare
un Proboviro Supplente. Se possibile, il Proboviro Supplente sarà scelto tra coloro che
abbiano in passato ricoperto tale carica, ferma restando l'incompatibilità con le altre
cariche sociali. Il mandato del Proboviro Supplente è determinato dal Collegio dei
Probiviri al momento della nomina, ed in ogni caso decade automaticamente non appena i tre
membri permanenti del Collegio tornino in linea. Il Collegio dei Probiviri è tenuto a
comunicare tempestivamente la nomina e la durata del mandato all'Assemblea Generale.
ARTICOLO 16: ANNO SOCIALE E ATTI SOCIALI
L'anno sociale inizia il primo gennaio e termina il
31 dicembre, tuttavia nei periodi tra il 1 luglio e il 31 agosto e tra il 10 dicembre e il
10 gennaio l'attività dell'ASCII si considera parzialmente sospesa in tali periodi non si
da luogo a riunioni dell'Assemblea né a votazioni di essa, non subiscono rallentamenti le
attività del Coordinamento e del Collegio dei Probi Viri, gli organismi sociali
dipendenti dal Coordinamento e non previsti dal presente statuto proseguono o non
proseguono in questi periodi la propria attività secondo i loro regolamenti interni.
Sono atti sociali tutte le delibere degli organismi sociali e tutti i verbali delle loro
riunioni e il bilancio sociale. È fatto obbligo di verbalizzare le riunioni
dell'Assemblea, del Coordinamento e del Collegio dei Probi Viri. È istituito un libro dei
verbali per ciascuno di questi organismi. Il libro dei verbali dell'Assemblea è
conservato in forma elettronica. il Presidente è consegnatario dei libri dei verbali di
Assemblea e Coordinamento, il Probo Viro in carica da più tempo di quello del Collegio
dei Probi Viri. I componenti di ogni organismo hanno a disposizione i libri dei verbali
del medesimo per la consultazione. Il Collegio dei Probi Viri ha a disposizione tutti i
libri dei verbali, compresi quelli di eventuali altri organismi creati per decisione del
Coordinamento.
I regolamenti sono di norma emanati dall'Assemblea e il regolamento relativo ai lavori ed
il voto in Assemblea è obbligatoriamente emanato da essa. Il Coordinamento emana i
regolamenti relativi ad organismi sociali, non previsti dal presente statuto, dipendenti
dal Coordinamento medesimo.
ARTICOLO 17: PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO
Il patrimonio sociale è curato dal Tesoriere,
preposto a tale compito. Esso è indivisibile ed è costituito:
- dalle quote annuali dei soci;
- dalle sottoscrizioni volontarie dei singoli soci;
- dai proventi ricavati dalle attività sociali;
- da contributi pubblici e privati;
- dalle erogazioni e da lasciti diversi;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'ASCI;
- dal fondo riserva.
Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili e tutte le anticipazioni dei
soci si intendono infruttifere di interessi. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto
a fondo riserva.
Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve
essere presentato all'assemblea entro il 31 marzo dell'anno successivo.
Il bilancio e l'esercizio finanziario coincidono con l'anno solare. Il bilancio preventivo
è presentato alla Assemblea dei soci entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello
di riferimento, unitamente ad una relazione programmatica relativa alle attività da
svolgere e alle fonti finanziarie per farvi fronte. Il bilancio consuntivo è sottoposto
alla approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 marzo dell'anno successivo.
ARTICOLO 18: SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONE CONCLUSIVA
Lo scioglimento dell'ASCII può avvenire
solo per delibera dell'Assemblea con la maggioranza assoluta dei Soci Ordinari. In caso di
scioglimento l'Assemblea delibera sulla destinazione del patrimonio sociale residuo,
dedotte le passività, per uno o più scopi del presente statuto.
In mancanza di deliberazioni, il patrimonio residuo è destinato ad altra Associazione con
finalità analoghe ovvero in beneficenza, secondo quanto disposto dal Coordinamento.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla vigente legislazione
in materia.