Art. 30 - Istituzione del garante
1.E' istituito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante e' organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro
ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parita'. I membri sono scelti tra
persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta competenza nelle
materie del diritto o dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le
qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati
per piu' di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e i membri non
possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attivita' professionale o di consulenza,
ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire cariche
elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori
ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attivita' di servizio; se
professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puo'
essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione. Ai membri compete
un'indennita' di funzione non eccedente, nel massimo, i due terzi di quella spettante al
presidente. Le predette indennita' di funzione sono determinate, con il regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli
ordinari stanziamenti.
Art. 31 - Compiti del garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni
ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di
regolamento e in conformita' alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni opportune al fine di
rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li
rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui
ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a
conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di
rappresentativita', la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per
determinati settori, verificarne la conformita' alle leggi e ai regolamenti anche
attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la
diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia e delle
relative finalita', nonche' delle misure di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco quando, in
considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli
effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un
pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunita' di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' svolta e sullo stato di attuazione
della presente legge, che e' trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attivita' di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108
sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere
personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio
1989, n. 98, quale autorita' designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi
dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su
richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai
regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il Garante
all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, e' tenuto nei modi di
cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno dalla data della sua
istituzione, il Garante promuove opportune intese con le province ed eventualmente con
altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro
mediante almeno un terminale dislocato su base provinciale, preferibilmente nell'ambito
dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, puo' essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra
loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo
delegato membro dell'altro organo a partecipare alle riunioni prendendo parte alla
discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono
richiedere, altresi', la collaborazione di personale specializzato addetto all'altro
organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le
autorita' di vigilanza competenti per il settore creditizio, per le attivita' assicurative
e per la radiodiffusione e l'editoria.
Art. 32 - Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante puo' richiedere al responsabile, al
titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessita' ai fini del controllo del rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, puo' disporre accessi alle
banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei
quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi,
ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento, il quale
provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato; le relative
modalita' di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti sono
effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento non
risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante indica al
titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica
l'attuazione. Se l'accertamento e' stato richiesto dall'interessato, a quest'ultimo e'
fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito, salvo che ricorrano i motivi di
cui all'articolo 10, comma 4, della legge 1. aprile 1981, n. 121, come sostituito
dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello
Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in
ragione della specificita' della verifica, il membro designato puo' farsi assistere da
personale specializzato che e' tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalita' tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per
lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo
ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
Art. 33 - Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante e' posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di
altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio e' equiparato ad ogni effetto di
legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente e' determinato, in misura non superiore a quarantacinque unita', su proposta
del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di
elezione del Garante.
Il segretario generale puņ essere scelto anche tra magistrati ordinari o amministrativi.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo
stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e'
soggetto al controllo della Corte dei conti.
3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante,
nonche' quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e
dell'interno, e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono
altresi' previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui
all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalita' tali da assicurare, nella speditezza
del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate,
nonche' le norme volte a precisare le modalita' per l'esercizio dei diritti di cui
all'articolo 13, nonche' della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o
mediante supporto magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro
idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento e' reso entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento puo'
comunque essere emanato.
4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il
Garante puo' avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base alle
vigenti tariffe professionali.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante puo' avvalersi di sistemi
automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici propri ovvero,
salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilita', ad enti
pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su
tutto cio' di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in
ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.