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Associazione Consumatori Italiani Internet

 


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VIRTUAL LINK - Garante per la protezione dei dati personali


La legge n.675/96 ( vedi articolo 30 e seg. ) istituisce  l'Ufficio del "Garante per la protezione dei dati personali".

E' un organo collegiale designato dalle Camere costituito da quattro membri:

 

il Prof. Stefano Rodotà (Presidente)

il Prof. Giuseppe Santaniello (Vice Presidente)

il Prof. Ugo De Siervo

Ing. Claudio Manganelli.

Segretario Generale dell'Autorità Garante è il Dott. Giovanni Buttarelli.

-o-

L'attuale indirizzo dell'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali è:


Via della Chiesa Nuova 8, 00186 Roma,
oppure,
Palazzo S. Macuto, Via del Seminario 76, 00186 Roma.

L'Autorità Garante e l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti.Con il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39 (G.U. n.42 del 20/2/93) è stata istituita l'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.
Il compito assegnato all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, in coerenza con le prescrizioni della legge delega, é quello di promuovere, coordinare, pianificare e controllare lo sviluppo di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, secondo criteri di standardizzazione, interconnessione ed integrazione dei sistemi stessi. L'obiettivo che si intende conseguire é quello del miglioramento dei servizi, del contenimento dei costi e del miglioramento della trasparenza dell'azione amministrativa, del potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche (art.1).


DA LEGGERE ATTENTAMENTE

 

Art. 29 - Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi all'autorita' giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante non puo' essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, sia stata gia' adita l'autorita' giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante puo' essere proposto solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorita' giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, e hanno facolta' di presentare memorie o documenti. Il Garante puo' disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso, ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento e' comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi venti giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarita' del caso lo richiede, il Garante puo' disporre in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata sospensione di una o piu' operazioni del trattamento. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non e' adottata la decisione di cui al comma 4 ed e' impugnabile unitamente a tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4, il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato e), e puo' sospendere, a richiesta, l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale e' ammesso unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione della presente legge, sono di competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale e' risarcibile anche nei casi di violazione dell'articolo 9.

 

PER INVIARE UNA SEGNALAZIONE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

 

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