
Associazione Consumatori Italiani Internet
VIRTUAL LINK - Garante della Concorrenza e del Mercato
Autorita' Garante della Concorrenza e del
Mercato
Giuliano Amato (Presidente)
Componenti : Luciano Cafagna - Fabio Gobbo - Giacinto Militello - Franco Romani
Alberto Pera (Segretario Generale)
COS'È L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO?
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L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nota anche come Autorità Antitrust,
è una "Autorità indipendente" istituita dalla legge n. 287 del 10 ottobre 1990
("Norme per la tutela della concorrenza e del mercato"). Con il termine
Autorità indipendente si fa riferimento a un'amministrazione pubblica che prende le
proprie decisioni sulla base della legge, senza alcuna possibilità di ingerenza da parte
del Governo e del Parlamento.
Essa ha anche competenze in materia di pubblicità ingannevole così come stabilito dal
decreto legislativo n. 74 del 25 gennaio 1992 emanato in attuazione di una Direttiva
comunitaria.
L'Autorità è un organo collegiale, un organo, cioè, formato da più persone, che
prendono le decisioni votando a maggioranza. É composta da un Presidente (Giuliano Amato)
e da quattro Componenti (Luciano Cafagna, Fabio Gobbo, Giacinto Militello e Franco Romani)
nominati, di comune accordo, dai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati. I
cinque membri dell'Autorità durano in carica sette anni senza possibilità di un secondo
mandato.
Il Segretario Generale dell'Autorità (Alberto Pera), che è nominato dal Ministro
dell'Industria su proposta del Presidente dell'Autorità, sovraintende al funzionamento
dei servizi e degli uffici. Il personale, tra quello in organico e quello con contratto a
tempo determinato, può raggiungere le 200 unità.
La sede unica dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è a Roma.
L'indirizzo è:
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Via Liguria n. 26
00187 R O M A.
Tel.: 06/481621; fax: 06/48162256;
e-mail: antitrust@agcm.it
web: http://www.agcm.it
QUALI SONO I COMPITI DELL'AUTORITÀ?
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L'Autorità ha il compito di applicare la legge n. 287 del 1990 vigilando: a) sulle intese
restrittive della concorrenza, b) sugli abusi di posizione dominante, c) sulle operazioni
di concentrazione che comportano la costituzione o il rafforzamento di una posizione
dominante in modo tale da eliminare o ridurre in misura sostanziale e duratura la
concorrenza.
L'Autorità ha anche il compito di applicare le norme contenute nel decreto legislativo n.
74 del 1992 in materia di pubblicità ingannevole.
A questi compiti si aggiungono l'attività di segnalazione al Parlamento e al Governo e
l'esercizio dell'attività consultiva.
Introducendo una normativa antitrust nazionale il legislatore ha voluto, tra l'altro, dare
attuazione all'articolo 41 della Costituzione, che riconosce espressamente la libertà di
iniziativa economica privata, e adeguare il nostro ordinamento a quello comunitario.
I principali obiettivi sono: a) assicurare le condizioni generali per la libertà di
impresa, che consentano agli operatori economici di poter accedere al mercato e di
competere con pari opportunità; b) tutelare i consumatori, favorendo il contenimento dei
prezzi e i miglioramenti della qualità dei prodotti che derivano dal libero gioco della
concorrenza.
Per ciò che concerne l'applicazione della normativa sulla pubblicità ingannevole,
compito dell'Autorità è quello di "inibire" la divulgazione dei messaggi
pubblicitari giudicati ingannevoli e di rimuoverne gli effetti con l'adozione di opportuni
provvedimenti come, ad esempio, la diffusione di un estratto della decisione
dell'Autorità con l'indicazione dei principali elementi di ingannevolezza riscontrati.
La pubblicità ingannevole viene vietata, oltre che per la capacità di indurre in errore
e quindi di causare un danno al consumatore, anche per le distorsioni della concorrenza
che indirettamente è in grado di produrre.